AVVISO IMPORTANTE
L’art. 13, comma 3, del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (in vigore dal 31/10/2025) ha introdotto significative modifiche in tema di domicilio digitale (PEC) degli amministratori.
Il nuovo decreto modifica l'art. 5, comma 1, del D.L. 179/2012. Di seguito le principali novità.
1. Individuazione dell'amministratore obbligato
L'obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro Imprese è ora richiesto specificamente per una delle seguenti figure (e non più genericamente per "gli amministratori"):
- l'Amministratore Unico;
- l'Amministratore Delegato, oppure, in mancanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Obbligo di PEC personale (NON coincidente con quella dell'impresa)
Questa è la modifica più rilevante: il domicilio digitale (PEC) comunicato per l'amministratore (come individuato al punto 1) non può coincidere con il domicilio digitale (PEC) dell'impresa.
Termini per l'adempimento
Per le società già iscritte al 31/10/2025, è necessario comunicare il domicilio digitale personale dell'amministratore (Amministratore Unico/Delegato/Presidente) entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
Per nomine o rinnovi, l'obbligo di comunicazione scatta, in ogni caso, al momento del conferimento o del rinnovo dell'incarico.
Sanzioni
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale personale dell'amministratore nei termini previsti, si applicheranno le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6-bis, del D.L. 185/2008 (mancata comunicazione della PEC al Registro Imprese).
AVVERTENZE
Con nota in data 13/11/2025, il Conservatore del Registro Imprese di Sondrio, ha fornito le seguenti indicazioni:
- la norma si applica alle società di capitali, società cooperative e società consortili; sono pertanto esclusi dall’obbligo gli amministratori delle società di persone;
- per le società di nuova costituzione e per gli amministratori di nuova nomina, il domicilio digitale deve essere comunicato al momento dell’iscrizione; in mancanza, le relative domande verranno sospese, con richiesta di regolarizzazione;
- le società che nel corso del 2025 abbiano già provveduto all’iscrizione di un domicilio digitale per gli amministratori coincidente con quello della società medesima hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per adeguarsi alle nuove disposizioni, comunicando un indirizzo PEC personale;
- l’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria si applica solo in caso di comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati;
- la mera comunicazione del domicilio digitale da parte di altri amministratori, non più obbligati all’adempimento, è invece soggetta al pagamento del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo (€ 65,00 in caso di altri amministratori di società di capitali; € 59,00 in caso di amministratori di società di persone).
Con nota in data 15/12/2025, il Conservatore del Registro Imprese di Sondrio, ha fornito le seguenti ulteriori indicazioni:
- l’obbligo di comunicare la PEC al registro delle imprese riguarda esclusivamente l’amministratore unico, l’amministratore/consigliere delegato (leggasi: tutti i soggetti che rivestono tale qualifica) o, in mancanza, il presidente del consiglio di amministrazione;
- sono pertanto esclusi dall’obbligo i consiglieri che, pur destinatari di deleghe, non hanno la qualifica di amministratore/consigliere delegato;
- sono altresì esclusi gli amministratori di S.R.L. in amministrazione pluripersonale congiuntiva o disgiuntiva;
- il presidente del consiglio di amministrazione è obbligato all’iscrizione della PEC solo in assenza di amministratore/consigliere delegato;
- l’esenzione da bollo e diritti si applica esclusivamente per le comunicazioni da parte dei soggetti obbligati di cui al punto 1);
- la comunicazione del domicilio digitale da parte di altri amministratori/soggetti, non obbligati all’adempimento, è soggetta al pagamento del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo (€ 65,00 in caso di altri amministratori di società di capitali; € 59,00 in caso di amministratori di società di persone);
- il domicilio digitale dei sopra indicati amministratori non può coincidere con il domicilio digitale della società; i soggetti di cui al punto 1) che nel corso del 2025 hanno provveduto all’iscrizione di un domicilio digitale coincidente con quello della società hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per adeguarsi alle disposizioni del D.L. n. 159/2025;
- il domicilio digitale dei predetti amministratori deve essere iscritto entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.
COME COMUNICARE LA PEC
Per l’iscrizione della PEC:
- se sei registrato al servizio Telemaco - Consultazione e invio pratiche, puoi inviare direttamente la pratica (non è possibile utilizzare il servizio Pratica semplice);
- puoi rivolgerti ad un intermediario, come la tua organizzazione imprenditoriale o il tuo professionista di fiducia.
PRECISAZIONI
Il soggetto obbligato a comunicare il proprio domicilio digitale è l’amministratore/liquidatore, in quanto trattasi di adempimento personale.
La domanda di iscrizione del domicilio digitale può essere presentata e firmata digitalmente:
- dallo stesso amministratore che comunica il proprio indirizzo PEC;
- dal commercialista che dichiari, nel modello Note della pratica, di aver ricevuto incarico da ogni singolo amministratore interessato;
- da altri intermediari (es. associazioni di categoria, agenzie di disbrigo pratiche, consulenti del lavoro, tributaristi, ecc.) allegando apposita “procura speciale” sottoscritta con firma autografa da ogni singolo amministratore interessato e corredata da copia dei relativi documenti d’identità;
- dal notaio, senza ulteriori formalità.
In caso di pluralità di amministratori:
- la domanda di iscrizione può essere firmata digitalmente da un solo amministratore, ma deve essere accompagnata da apposita “procura speciale” sottoscritta con firma autografa da ogni singolo amministratore interessato e corredata da copia dei relativi documenti d’identità;
- è comunque consentito, in alternativa, che tutti gli amministratori conferiscano incarico a un commercialista (o ad un notaio) affinché questi provveda in nome e per conto loro.
Ultimo aggiornamento 15/12/2025