Obbligo di iscrivere il domicilio digitale (PEC) degli amministratori

AVVISO IMPORTANTE

L’art. 13, comma 3, del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (in vigore dal 31/10/2025) ha introdotto significative modifiche in tema di domicilio digitale (PEC) degli amministratori.

Il nuovo decreto modifica l'art. 5, comma 1, del D.L. 179/2012. Di seguito le principali novità.

1. Individuazione dell'amministratore obbligato

L'obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro Imprese è ora richiesto specificamente per una delle seguenti figure (e non più genericamente per "gli amministratori"):

  • l'Amministratore Unico;
  • l'Amministratore Delegato, oppure, in mancanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Obbligo di PEC personale (NON coincidente con quella dell'impresa)

Questa è la modifica più rilevante: il domicilio digitale (PEC) comunicato per l'amministratore (come individuato al punto 1) non può coincidere con il domicilio digitale (PEC) dell'impresa.

Termini per l'adempimento

Per le società già iscritte al 31/10/2025, è necessario comunicare il domicilio digitale personale dell'amministratore (Amministratore Unico/Delegato/Presidente) entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Per nomine o rinnovi, l'obbligo di comunicazione scatta, in ogni caso, al momento del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

Sanzioni

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale personale dell'amministratore nei termini previsti, si applicheranno le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6-bis, del D.L. 185/2008 (mancata comunicazione della PEC al Registro Imprese).

    AVVERTENZE

    Con nota in data 13/11/2025, il Conservatore del Registro Imprese di Sondrio, ha fornito le seguenti indicazioni:

    • la norma si applica alle società di capitali, società cooperative e società consortili; sono pertanto esclusi dall’obbligo gli amministratori delle società di persone;
    • per le società di nuova costituzione e per gli amministratori di nuova nomina, il domicilio digitale deve essere comunicato al momento dell’iscrizione; in mancanza, le relative domande verranno sospese, con richiesta di regolarizzazione;
    • le società che nel corso del 2025 abbiano già provveduto all’iscrizione di un domicilio digitale per gli amministratori coincidente con quello della società medesima hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per adeguarsi alle nuove disposizioni, comunicando un indirizzo PEC personale;
    • l’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria si applica solo in caso di comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati;
    • la mera comunicazione del domicilio digitale da parte di altri amministratori, non più obbligati all’adempimento, è invece soggetta al pagamento del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo (€ 65,00 in caso di altri amministratori di società di capitali; € 59,00 in caso di amministratori di società di persone).

    COME COMUNICARE LA PEC

    Per l’iscrizione della PEC:

    • se sei registrato al servizio Telemaco - Consultazione e invio pratiche, puoi inviare direttamente la pratica (non è possibile utilizzare il servizio Pratica semplice);
    • puoi rivolgerti ad un intermediario, come la tua organizzazione imprenditoriale o il tuo professionista di fiducia.

    PRECISAZIONI

    Il soggetto obbligato a comunicare il proprio domicilio digitale è l’amministratore/liquidatore, in quanto trattasi di adempimento personale.

    La domanda di iscrizione del domicilio digitale può essere presentata e firmata digitalmente:

    • dallo stesso amministratore che comunica il proprio indirizzo PEC;
    • dal commercialista che dichiari, nel modello Note della pratica, di aver ricevuto incarico da ogni singolo amministratore interessato;
    • da altri intermediari (es. associazioni di categoria, agenzie di disbrigo pratiche, consulenti del lavoro, tributaristi, ecc.) allegando apposita “procura speciale” sottoscritta con firma autografa da ogni singolo amministratore interessato e corredata da copia dei relativi documenti d’identità;
    • dal notaio, senza ulteriori formalità.

    In caso di pluralità di amministratori:

    • la domanda di iscrizione può essere firmata digitalmente da un solo amministratore, ma deve essere accompagnata da apposita “procura speciale” sottoscritta con firma autografa da ogni singolo amministratore interessato e corredata da copia dei relativi documenti d’identità;
    • è comunque consentito, in alternativa, che tutti gli amministratori conferiscano incarico a un commercialista (o ad un notaio) affinché questi provveda in nome e per conto loro.

    Ultimo aggiornamento 18/11/2025