Conducenti: nuovi obblighi di registrazione dell'attività - Tachigrafi intelligenti di 2^ generazione: obbligo di aggiornamento

Nuovi obblighi per i conducenti: registrazione dei 56 giorni precedenti

Dal 31 dicembre 2024 è entrato in vigore l’obbligo di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (prima i giorni da documentare erano 28).
Le carte tachigrafiche attualmente in circolazione sono di due tipologie, tutte di generazione 2. La tipologia è  riconoscibile attraverso i seguenti codici di omologazione presenti sul retro delle carte:
    • le carte gen2v1 recano il codice: E 3 1003
    • le carte gen2v2 (rilasciate a partire dal 21 luglio 2023) recano il codice: E 3 1004.
Le carte gen2v1 possono consentire la registrazione di 56 o più giorni di attività, ma la situazione può variare in base all’utilizzo della carta in relazione allo svolgimento dell’attività. Infatti, se risulta necessario agire con l’inserimento manuale di parametri aggiuntivi, questi potrebbero saturare lo spazio di memoria e non rendere disponibili i dati per tutte le giornate da documentare.
I conducenti più esposti al rischio di saturazione della memoria (nelle carte gen2v1) sono quelli che effettuano con frequenza attività che comportano la registrazione di spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci, in quanto la registrazione intensiva di queste attività potrebbe saturare la memoria, con il rischio di non poter esibire gli ultimi 56 giorni di attività e di dover ricorrere alle stampe.
Quindi la stampa dei dati di guida può non rivelarsi indispensabile, se è possibile verificare che la propria carta (indipendentemente dalla tipologia) già contiene la registrazione degli ultimi 56 giorni;  prima di pensare ad una sostituzione, il titolare può verificare lo stato dei dati presenti sulla propria carta e valutare se vi è necessità di sostituire la carta o di munirsi di stampe.

Le carte gen2v2, di ultima generazione, richiedibili dietro il pagamento del diritto di segreteria vigente, garantiscono invece la registrazione corretta dei dati oggetto del controllo esteso ai 56 giorni di attività (in ogni caso non sussiste alcun obbligo normativo di sostituzione, si veda la Circolare del Ministero dell’Interno n. 38980 del 27/12/2024).

Tachigrafi intelligenti di 2^generazione: obbligo di aggiornamento per i veicoli in dotazione a imprese operanti al di fuori del territorio italiano

Il Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 ha disposto l’obbligo di sostituzione dei tachigrafi di generazione precedente al tachigrafo intelligente di seconda generazione per i veicoli adibiti ai trasporti transfrontalieri (compresi Paesi UE ed EFTA: Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).
Scadenze

  • 01/03/2025 (*) per i veicoli attualmente equipaggiati con tachigrafi analogici o digitali non intelligenti;
  • 18/08/2025 per i mezzi dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione.

Al fine di evitare una eccessiva concentrazione delle operazioni di aggiornamento nell'imminenza delle scadenze, con il rischio di non poter garantire la sostituzione entro i termini previsti, si invitano i soggetti coinvolti – officine, installatori e imprese interessate dalle prossime scadenze - a procedere alla sostituzione dei dispositivi già in occasione delle ispezioni periodiche (almeno biennali ex art. 23 reg. 165/2014) dei tachigrafi.

(*) La scadenza, inizialmente fissata per il 31/12/2024, è stata modificata con Circolare del Ministero dell’Interno n. 38985 del 27/12/2024

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Ultimo aggiornamento 14/01/2025