In caso di mancato pagamento dell’ordinanza-Ingiunzione entro 30 giorni dalla notificazione, la Camera di Commercio provvede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, mediante trasmissione del ruolo all’esattore.
Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria: Area I - Affari Generali, Personale e Regolazione del mercato
Responsabile del Procedimento: Paola Leoncelli
Responsabile ad emanare il provvedimento finale: Marco Bonat (Segretario Generale)
Termine del procedimento: 5 anni dal giorno di notifica dell'ordinanza ingiunzione
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Contro l'ordinanza-ingiunzione è possibile, entro 30 giorni dalla notifica, fare ricorso davanti al Giudice di Pace (art. 22-bis della L. 689/1981), senza necessità di assistenza di un legale. Il ricorso non sospende automaticamente l’esecutività del procedimento.
Contro l'ordinanza che dispone la confisca può essere proposto ricorso al Tribunale entro trenta giorni dalla notifica (L. 689/1981, artt. 13, 19, 20, 22-bis).
Avverso la cartella esattoriale è ammesso ricorso al Giudice di Pace esclusivamente nel caso in cui si contesti la mancata notificazione dell'ordinanza-ingiunzione che è alla base della cartella stessa. Non è ammesso ricorso per vizi di merito.
A chi rivolgersi
Responsabile del procedimento: Paola Leoncelli
Tel.: 0342-527225
E-mail: sanzioni@so.camcom.it
Posta Elettronica Certificata: cciaa@so.legalmail.camcom.it
Ricevimento al pubblico:
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Normativa di riferimento
Ultimo aggiornamento 18/03/2021