Con il termine “calzature” si intendono tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.
Tutte le calzature messe in vendita al consumatore devono essere regolarmente etichettate, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 11 aprile 1996, come modificato dal D.M. 30 gennaio 2001, in recepimento della Direttiva n. 94/11/CE.
La normativa che si applica alle calzature comprende un’ampia gamma di prodotti da etichettare, mentre esclude:
- calzature d’occasione usate;
- calzature aventi le caratteristiche di giocattoli;
- calzature di protezione;
- calzature disciplinate dal D.P.R. n. 904 del 10 settembre 1982.
L’etichetta apposta sulle calzature
Tutte le calzature devono riportare un'etichetta contenente informazioni sulla composizione delle seguenti tre parti:
- tomaia (è la superficie esterna dell’elemento strutturale attaccato alla suola esterna);
- rivestimento della tomaia e suola interna (fodera e sottopiede);
- suola esterna (superficie inferiore della calzatura.
L’etichetta:
- deve essere presente su almeno una delle calzature;
- deve indicare il materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna) per almeno l’80% (se nessun materiale raggiunge almeno l’80%, l’etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali);
- può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le relative parti della scarpa a cui si riferiscono;
- può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
- deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore;
- deve presentare i simboli di dimensioni sufficienti per la comprensione delle informazioni contenute nell’etichetta;
- non deve indurre in errore il consumatore;
- può presentare anche indicazioni supplementari relative alla qualità del prodotto.
Responsabilità del venditore al dettaglio di calzature
Il venditore al dettaglio deve:
- verificare la presenza dell’etichetta sulle calzature messe in vendita;
- deve esporre in modo chiaro e visibile nel punto vendita un cartello illustrativo della simbologia adottata sull’etichetta.
Controlli sul mercato delle calzature
La vigilanza sul mercato delle calzature spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di Commercio per i controlli sul mercato.
La Camera di Commercio di Sondrio esegue controlli presso i rivenditori - grossisti, dettaglianti e grande distribuzione - della provincia, verificando che i prodotti posti in vendita presentino un’etichettatura conforme alla normativa. Inoltre procede al prelievo di alcuni esemplari di calzature da sottoporre ad analisi di laboratorio per verificare in concreto la conformità dell'etichetta alla reale composizione del materiale. La Camera di Commercio sceglie, autonomamente o in base ad un piano di vigilanza nazionale, i prodotti da prelevare e da inviare ad un laboratorio di analisi.
In caso di etichettatura non conforme o mancante, l’autorità di vigilanza assegna al fabbricante al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature, o al venditore al dettaglio, un termine per la regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, l’Autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.
Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE dal 2018 sono disciplinate dal Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 190.
Risorse di interesse
Ultimo aggiornamento 18/03/2021