L’utilizzo del materiale elettrico è disciplinato in Italia dal D. Lgs 19 maggio 2016 n. 86, che ha recepito la Direttiva europea 2014/35.
La normativa regola il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua e si applica quindi a tutti i beni di largo consumo e ai beni strumentali.
Sono esclusi i seguenti materiali (da 1 a 4 perché coperti da altre disposizione di legge e da 5 a 7 perché non oggetto di alcuna direttiva comunitaria):
- materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
- parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- contatori elettrici;
- prese e spine di corrente per uso domestico;
- dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
- apparecchiature elettriche specializzate destinate all'impiego navale, aereo o ferroviario, che ottemperino alle prescrizioni in fatto di sicurezza stabilite da organismi internazionali di cui fanno parte gli Stati membri.
Requisiti essenziali
Il materiale elettrico può essere messo a disposizione del mercato dell’UE solo se non compromette la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, sia in caso di installazione che di manutenzione:
- le caratteristiche del materiale elettrico devono essere indicate sul materiale stesso oppure su una scheda di accompagnamento per la sua utilizzazione in sicurezza;
- il materiale elettrico e le sue parti costitutive devono essere costruiti in modo da poter essere assemblati in maniera sicura;
- il materiale elettrico deve essere progettato e fabbricato in modo che il suo utilizzo non procuri lesioni dirette o indirette a persone, animali domestici e beni e considerando anche l’influenza e i pericoli derivanti dai fattori esterni.
Presunzione di conformità
Il materiale elettrico è ritenuto conforme sulla base di:
- norme armonizzate pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- norme internazionali elaborate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione (nel caso in cui non esistano norme armonizzate);
- norme dello stato in cui il materiale elettrico è stato fabbricato, se viene assicurato un livello di sicurezza pari a quello garantito dallo stato italiano (in assenza di norme armonizzate e internazionali).
Obblighi dei fabbricanti
Il fabbricante, prima immettere il materiale elettrico sul mercato, deve apporre:
- la marcatura CE, che deve essere visibile, leggibile e indelebile;
- un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione;
- il nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato;
- le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza chiare e leggibili in lingua italiana;
- la documentazione tecnica completa;
- la dichiarazione di conformità UE, compilata integralmente e correttamente.
Obblighi dei distributori
I distributori, prima di mettere a disposizione il materiale elettrico sul mercato, devono:
- verificare che il prodotto presenti la marcatura CE e tutte le altre istruzioni e documentazione che il fabbricante e l’importatore devono aver obbligatoriamente apposto;
- attendere l’avvenuta conformità del prodotto nel caso in cui abbiano motivo di ritenere che il prodotto non rispetti gli standard di sicurezza;
- informare il fabbricante, l’importatore e le autorità competenti nel caso in cui il prodotto presenti effettivamente un rischio per la sicurezza;
- garantire che il prodotto rimanga conforme agli standard anche durante il trasporto e l’immagazzinaggio;
- collaborare e fornire alle autorità competenti tutta la documentazione che attesti la conformità del prodotto da essi messo a disposizione sul mercato.
Controlli sul mercato
La vigilanza spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di Commercio per i controlli sul mercato.
La Camera di Sondrio esegue controlli presso i rivenditori - grossisti, dettaglianti e grande distribuzione - della provincia, verificando che i prodotti presentino tutte le caratteristiche costruttive, sia tecniche sia amministrative, di conformità (marcatura CE, marchio di fabbrica o marchio commerciale, istruzioni per un corretto utilizzo redatte in lingua italiana).
Se un prodotto viene ritenuto sospetto di non conformità si procede all'acquisto di uno o più esemplari, che vengono sottoposti ad esami di laboratorio a cura di un organismo notificato, che ne accerta o meno la conformità.
Qualora venga riscontrata la mancanza della marcatura CE si procede con il sequestro cautelativo nelle more del procedimento sanzionatorio che si apre nei confronti del fabbricante o importatore del prodotto.
In caso di violazioni, salvo che il fatto costituisca reato, vengono applicate, secondo i principi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art.14 del D. Lgs. n.86/2016.
Tipologia | Sanzione amministrativa pecuniaria |
comma 5: Immissione sul mercato di materiale elettrico in violazione delle disposizioni del decreto e inottemperanza ai provvedimenti di divieto derivanti dal decreto stesso | da 50 € a 100 € per ogni pezzo e, in ogni caso, una somma non inferiore a 10.000 € e non superiore a 60.000 € |
comma 6: Messa a disposizione sul mercato di materiale elettrico in violazione delle disposizioni del decreto e inottemperanza ai provvedimenti di divieto derivanti dal decreto stesso | da 50 € a 150 € per ogni pezzo e, in ogni caso, una somma non inferiore a 800 € e non superiore a 5.000€ |
comma 7: Per le non conformità formali di cui all’ art. 18 e per le violazioni diverse da quelle sopra riportate | da 500 € a 5.000 € |
Siti di interesse
Sito Rapex della Commissione europea sui prodotti oggetto di provvedimenti di ritiro e richiamo volontario nel mercato comunitario.
Ultimo aggiornamento 18/11/2021