Codici ATECO: modalità di assegnazione

AVVISO DEL 21/01/2025

Nuova classificazione ATECO 2025
Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 che sostituisce l'attuale classificazione "ATECO 2007 - Aggiornamento 2022".
 
La nuova classificazione sarà adottata nel Registro Imprese a partire dal 1° aprile 2025 e i codici ATECO saranno progressivamente aggiornati d'ufficio, sulla base di linee guida individuate a livello nazionale. Le imprese interessate verranno informate dell'avvenuta riclassificazione. 
 
Per maggiori informazioni su ATECO 2025 visita la pagina dedicata del sito Ateco Infocamere.

La corretta classificazione Ateco delle attività risultanti al Registro Imprese ha ripercussioni sotto molteplici aspetti, dalle conseguenze ai fini previdenziali, a possibili esclusioni in gare d’appalto (Consiglio di Stato, IV sezione, Sentenza n. 5729/13) e bandi di erogazione di contributi alle imprese.

Il sistema di codifica delle attività, adottato a partire dal 6 aprile 2013 e finalizzato ad un progressivo allineamento dei codici presenti nel Registro Imprese con quelli autodichiarati dall'impresa all'Agenzia delle Entrate, prevede che:

  • per le imprese monolocalizzate (che operano, cioè, esclusivamente sulla sede legale e non su unità locali), i codici Ateco vengono assegnati automaticamente prelevandoli dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e sono resi disponibili in visura il giorno successivo all’evasione della pratica Registro Imprese/REA di inizio/modifica attività;
  • per le imprese plurilocalizzate (cioè strutturate con una sede legale e una o più unità locali, anche di competenza di Camere di Commercio diverse):
    - l’assegnazione in automatico sopra descritta avviene solo per il codice dell’attività prevalente dell'impresa;
    - i codici Ateco riferibili all'attività primaria e alle attività secondarie delle singole localizzazioni (sede legale e/o unità locali) sono invece assegnati dal servizio di codifica centralizzata del Sistema Camerale tramite l'analisi delle informazioni descrittive dell'attività dichiarata al Registro Imprese e sono resi disponibili in visura due giorni dopo l’evasione della pratica;
  • in entrambi i casi, le visure riportano l’informazione della modalità di attribuzione e della fonte dei codici Ateco.

Avvertenze

In considerazione delle modalità di assegnazione sopra descritte, i codici Ateco di nuove attività non sono riportati nelle visure di evasione, fornite unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo della domanda/denuncia.
Si ricorda che la visura aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto digitale dell'imprenditore.

Nella predisposizione di pratiche Registro Imprese/REA, è quindi particolarmente importante individuare una “descrizione attività”:

  • completa, priva di espressioni generiche ed opportunamente articolata tra prevalente, primaria e secondaria seguendo le Istruzioni generali di cui alla circolare MiSE n. 3668/C del 27 febbraio 2014;
  • conforme allo standard Ateco e coerente con il codice dichiarato, o che s’intende dichiarare, all’Agenzia delle Entrate (una descrizione troppo ampia, troppo concisa o completamente diversa dal punto di vista semantico impedisce l’allineamento automatico delle informazioni tra i due archivi).

A tal fine è disponibile l’applicativo online ATECO che, basandosi sulle declaratorie e sulle note di inclusione dei codici Ateco 2007, consente di definire in modo corretto ed appropriato l'attività da denunciare. L’applicativo è attivabile anche da StarWeb, contestualmente alla compilazione di pratiche di inizio/modifica attività, tramite la funzione “RICERCA ATTIVITA’ ATECO” presente sotto il campo descrittivo ad esse destinato.

Disallineamento tra codici ATECO e descrizione dell'attività

Qualora si rilevi in visura un disallineamento tra codici ATECO e descrizione attività, occorre procedere ad apposita rettifica (soggetta a diritti di segreteria/imposta di bollo) inviando, a seconda dei casi, una pratica Comunica:

  1. all’Agenzia Entrate (allegando la modulistica prevista) e al Registro Imprese (compilando i soli campi "Attività primaria e secondaria risultante" e riportando nel modello “Note” l’indicazione “Pratica presentata ai soli fini della rettifica dei codici ATECO, in coerenza con l’attività effettivamente esercitata”), se il disallineamento consegue:
    • ad errata dichiarazione del/i codice/i all’Agenzia Entrate;
    • alla presenza di codici Agenzia Entrate NON 2007 (che, come tali, non vengono acquisiti automaticamente in visura).
  2. di rettifica/precisazione attività solo al Registro Imprese, se il disallineamento consegue ad errata/imprecisa descrizione al Registro Imprese dell’attività effettivamente svolta.

Ultimo aggiornamento 21/01/2025

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