La corretta classificazione Ateco delle attività risultanti al Registro Imprese ha ripercussioni sotto molteplici aspetti, dalle conseguenze ai fini previdenziali, a possibili esclusioni in gare d’appalto (Consiglio di Stato, IV sezione, Sentenza n. 5729/13) e bandi di erogazione di contributi alle imprese.
Il sistema di codifica delle attività, adottato a partire dal 6 aprile 2013 e finalizzato ad un progressivo allineamento dei codici presenti nel Registro Imprese con quelli autodichiarati dall'impresa all'Agenzia delle Entrate, prevede che:
- per le imprese monolocalizzate (che operano, cioè, esclusivamente sulla sede legale e non su unità locali), i codici Ateco vengono assegnati automaticamente prelevandoli dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e sono resi disponibili in visura il giorno successivo all’evasione della pratica Registro Imprese/REA di inizio/modifica attività;
- per le imprese plurilocalizzate (cioè strutturate con una sede legale e una o più unità locali, anche di competenza di Camere di Commercio diverse):
- l’assegnazione in automatico sopra descritta avviene solo per il codice dell’attività prevalente dell'impresa;
- i codici Ateco riferibili all'attività primaria e alle attività secondarie delle singole localizzazioni (sede legale e/o unità locali) sono invece assegnati dal servizio di codifica centralizzata del Sistema Camerale tramite l'analisi delle informazioni descrittive dell'attività dichiarata al Registro Imprese e sono resi disponibili in visura due giorni dopo l’evasione della pratica;
- in entrambi i casi, le visure riportano l’informazione della modalità di attribuzione e della fonte dei codici Ateco.
In considerazione delle modalità di assegnazione sopra descritte, i codici Ateco di nuove attività non sono riportati nelle visure di evasione, fornite unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo della domanda/denuncia.
Si ricorda che la visura aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto digitale dell'imprenditore.
Avvertenze
Nella predisposizione di pratiche Registro Imprese/REA, è quindi particolarmente importante individuare una “descrizione attività”:
- completa, priva di espressioni generiche ed opportunamente articolata tra prevalente, primaria e secondaria seguendo le Istruzioni generali di cui alla circolare MiSE n. 3668/C del 27 febbraio 2014;
- conforme allo standard Ateco e coerente con il codice dichiarato all’Agenzia delle Entrate (una descrizione troppo ampia, troppo concisa o completamente diversa dal punto di vista semantico impedisce l’allineamento automatico delle informazioni tra i due archivi).
A tal fine è disponibile l’applicativo online ATECO che, basandosi sulle declaratorie e sulle note di inclusione dei codici Ateco, consente di definire in modo corretto ed appropriato l'attività da denunciare. Analoga funzionalità è attivabile anche dall’applicativo Dire, in sede di compilazione di pratiche di inizio/modifica attività.
Qualora si rilevi in visura un disallineamento tra codici ATECO e descrizione attività, occorre procedere secondo quanto indicato nella relativa scheda SARI.
Ultimo aggiornamento 02/09/2025