Con deliberazione di Giunta n. 92 del 19 dicembre 2025 la Camera di commercio di Sondrio ha aderito all'Organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio gestito in forma associata da Camera Arbitrale di Milano (OCC n. 80).
Il Ministero della Giustizia, con provvedimento del Direttore Generale (P.D.G.) del 23 giugno 2026, ha approvato l'inserimento della Camera di commercio di Sondrio nell'OCC n. 80.
L'Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC) delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona-Mantova-Pavia, Milano-MonzaBrianza-Lodi, Sondrio e Varese è iscritto al n. 80 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia ed è gestito in forma associata da Camera Arbitrale di Milano, presso cui è individuato il Referente (per come definito all'art. 2, comma 1, lett. i del D.M. 202/2014). Presso ciascuna Camera di Commercio aderente è istituita, invece, una Segreteria territoriale.
Cosa si intende per sovraindebitamento?
La legge (art. 2.1 lettera c) del D.Lgs. 14/2019 - lo definisce come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Cos'è e cosa fa l'OCC?
L'organismo di composizione della crisi è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine di far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.
L'OCC competente per territorio riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. La competenza territoriale dell'OCC è determinata dalla residenza del debitore (se persona fisica) o dalla sede legale dell'impresa (solo le imprese cd. minori possono accedere alla procedura di sovraindebitamento).
Il procedimento si può concludere con un accordo di composizione della crisi (concordato minore), con un piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti del consumatore), con la liquidazione controllata del patrimonio del debitore, con l'esdebitazione del debitore (persona fisica) incapiente.
L'OCC non eroga finanziamenti, è imparziale e indipendente. La segreteria dell'OCC non eroga consulenza legale, fiscale, contabile, o di altro tipo.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria OCC di propria competenza territoriale (che riceve solo su appuntamento). Prima di contattare la segreteria è opportuno:
- verificare se la situazione di sovraindebitamento riguarda la sfera professionale (in tal caso specificare se si tratta di impresa ancora attiva o cessata, o libera professione) oppure la sfera personale o entrambe;
- verificare di non essere soggetto alle procedure concorsuali maggiori, nel caso la situazione di sovraindebitamento sia relativa alla sfera professionale cessata nell’ultimo anno;
- conteggiare gli importi dovuti ai creditori sia per i debiti scaduti che quelli a scadere;
- conteggiare le entrate e le uscite mensili;
- valorizzare, anche di massima, eventuali beni posseduti anche solo pro quota.
Le informazioni di cui sopra sono necessarie poiché le procedure OCC non sono tutte egualmente accessibili.
Contatti della segreteria OCC sede di Sondrio:
U.o. Regolazione del mercato
E-Mail: occ@so.camcom.it
Tel. 0342-527.225-215-243 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30)
Ultimo aggiornamento 15/07/2026