Agenti e rappresentanti di commercio

Chi sono

E' agente di commercio colui che promuove, tramite l'acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un'impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata.

E' rappresentante di commercio l'agente che può concludere affari in nome e per conto dell'impresa mandante.

Dal 2010 è soppresso il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla Camera di Commercio, ma resta invariato l'obbligo di possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalla L. 204/85 per l'esercizio dell'attività.

Requisiti

Il titolare e i legali rappresentanti dell'impresa, nonché gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell'impresa, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della L. 204/85.

Come avviare l'attività

Per intraprendere l'attività di agente o rappresentante di commercio l'impresa deve presentare per via telematica al Registro Imprese apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Altri adempimenti

L'impresa deve altresì presentare telematicamente al Registro Imprese, allegando l'apposita modulistica ministeriale, le modifiche inerenti le persone (es. legali rappresentanti e preposti), che richiedono la verifica del possesso dei requisiti di legge.

I soggetti che cessano di svolgere l’attività di di agenzia o rappresentanza di commercio all’interno dell'impresa hanno facoltà di richiedere, entro il termine decadenziale di novanta giorni, l’iscrizione nell’apposita sezione del REA, al fine di mantenere e conservare nel tempo il proprio requisito professionale.

Istruzioni

Le istruzioni per la compilazione delle pratiche, organizzate in schede informative e schede di approfondimento, sono disponibili su SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese, alla sezione Attività regolamentate.

Riconoscimento requisiti professionali - Comunicazione integrativa sul riconoscimento del requisito professionale ex art. 5, comma 2, n. 2, L. 204/85 - C.C.I.A.A. SONDRIO

Modulistica

La modulistica ministeriale per l’attività di agente e rappresentante di commercio (modello “ARC” e intercalare “Requisiti”) è disponibile esclusivamente in versione informatica (file XML) in DIRE (Depositi e Istanze Registro imprese) e deve essere integrata, a seconda dei casi, con uno o più dei modelli di seguito riportati:

  • Modello antimafia ausiliari
    Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito antimafia per il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante di società
  • Intercalare Antimafia/L
    Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito antimafia per le persone fisiche con incarichi indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011
  • Intercalare Antimafia PG/L
    Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito antimafia per le persone giuridiche

Vigilanza

L'attività di agente o rappresentante di commercio è vietata a chi non ha i requisiti previsti dalla L. 204/85 e non è iscritto al Registro Imprese.

La Camera di Commercio vigila sull'osservanza delle disposizioni della L. 204/85 e può denunciare all'autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza averne i requisiti (art. 9 L. 204/85).

Normativa di riferimento

Ultimo aggiornamento 21/08/2025