Con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17 aprile 2023, è stato autorizzato l’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2023-2025 per il finanziamento di progetti strategici determinati (art. 18, comma 10, della Legge 580/1993, modificato dal D.Lgs. n. 219/2016), così come approvati dal Consiglio della Camera di Commercio di Sondrio con delibera n. 9/C del 17 novembre 2022.
Con nota n. 383421 del 20-12-2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato alle Camere di Commercio gli importi del diritto annuale per l’anno 2024, che, per effetto del Decreto 23 febbraio 2023, sono gli stessi dovuti negli anni 2017-2023.
Nuove iscrizioni 2024
Le nuove imprese iscritte o annotate dal 1° gennaio 2024 sono tenute al versamento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione secondo gli importi riportati nella tabella sottostante, che sono già comprensivi della quota del 20% autorizzata dal ministero e destinata al finanziamento di progetti strategici.
NUOVE ISCRIZIONI 2024
TIPOLOGIA DI IMPRESA | SEDE | UNITÀ LOCALE |
---|---|---|
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro Imprese | € 52,80* | € 10,56* |
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese società semplici NON agricole e le società tra avvocati) | € 120,00 | € 24,00 |
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero | - | € 66,00 |
Società semplici agricole | € 60,00 | € 12,00 |
Soggetti iscritti al solo REA | € 18,00 | - |
(*)Le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota MSE n. 19230 del 03.03.2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Esempio 1: impresa individuale che non ha unità locali l'importo dovuto è pari ad € 52,80 che arrotondato porta ad un diritto annuale da versare pari ad € 53,00.
Esempio 2: impresa individuale con sede e una unità locale nella stessa provincia l'importo dovuto è pari a € 52,80 + € 10,56 = € 63,36 che arrotondato porta ad un diritto annuale da versare pari ad € 63,00.
Avviso
2024: Variazione scadenza diritto annuale (art.37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)
L'art. 37 del D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto il differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti che scadono al 30 giugno 2024 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al medesimo D. Lgs n.13/2024.
Il medesimo differimento si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
La proroga al 31/07/2024, senza alcuna maggiorazione, stabilita con il decreto in oggetto si applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2024 effettuato dai contribuenti rientranti nell’ambito di applicazione del medesimo.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.
Ultimo aggiornamento 03/07/2024