Annotazione di avvenuto pagamento

Il debitore che abbia eseguito il pagamento di cambiali tratte e pagherò oltre 12 mesi dalla levata del protesto, nonché di assegni (anche prima di tale decorrenza), può richiedere l'annotazione nel Registro informatico dell’avvenuto pagamento.

A tal fine occorre presentare l’apposito modulo di annotazione, unitamente al titolo protestato, completo del relativo atto di protesto, quietanzato o accompagnato da dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore.

Ultimo aggiornamento 20/04/2023

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