Verifica periodica dei requisiti per agenti d'affari in mediazione

Il registro delle imprese è tenuto a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti  previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di agente d'affari in mediazione (art. 7 e 8 del Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011).

La procedura riguarda  tutte le imprese individuali e le società che svolgono l'attività di agente di affari in mediazione, nonché le persone fisiche iscritte nell'apposita sezione speciale del REA.

Ai soggetti interessati dall'attività di revisione viene inviata una apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) iscritto al registro imprese ovvero, in mancanza, una lettera raccomandata alla sede o alla residenza.

Per confermare il possesso dei propri requisiti, le imprese individuali e le società iscritte nella sezione speciale, dovranno presentare al Registro Imprese della sede legale (anche in presenza di unità locali in altre province), tramite l'invio di una pratica telematica di Comunicazione unica, i moduli  di autocertificazione dei requisiti sottoscritti digitalmente dall'interessato,  oltre alla copia dell'ultima polizza assicurativa, in vigore, stipulata a garanzia dei rischi professionali  (solo per imprese individuali e  società), seguendo le indicazioni contenute all'interno della comunicazione ricevuta (V. Documentazione: lettere avvio procedimento imprese).

La presentazione della domanda al Registro Imprese è esente da imposta di bollo mentre sono dovuti € 18,00 quali diritti di segreteria.

La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta - 30 giorni dal ricevimento della comunicazione - così come la perdita dei requisiti, comporterà l'avvio del procedimento di inibizione dell'attività di mediazione immobiliare per le imprese attive iscritte al Registro Imprese, ovvero  di cancellazione dalla sezione speciale REA per le persone fisiche iscritte come inattive.

 

REQUISITI NECESSARI PER SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE
 
Oltre ai requisiti professionali, chiunque eserciti l’attività di agente di affari in mediazione (titolare dell’impresa individuale, legale rappresentante, preposto o dipendente) deve essere in possesso dei seguenti, congiunti, requisiti di legge:

∙ onorabilità:

  •  assenza di condanne per determinati reati (salvo che non sia intervenuta la riabilitazione,  non essere condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;  lett. f. del comma 2 dell'art. 5 L. 39/1989);
  • requisito dell’antimafia (art. 67 e art. 85 Dlgs 159/2011);

∙ incompatibilità:  l'esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con:

  •  l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore,
  • con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico (ad esclusione del rapporto di lavoro part time non superiore al 50%) o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
  • con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.

In deroga a quanto sopra descritto, l'esercizio dell'attività di agente immobiliare o con mandato a titolo oneroso è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia e con quella di amministratore di condominio, sempre che l’attività di intermediazione immobiliare non sia svolta sugli immobili per i quali si esercita, al contempo, anche la funzione di amministratore di condominio. In tal caso, sussistendo un conflitto di interesse, permane l’incompatibilità per lo svolgimento dell’attività di mediazione immobiliare (Ordinanza Corte di Giustizia europea 4 ottobre 2024).

∙ garanzia assicurativa - a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti è prevista la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile (ammontare minimo di copertura: n euro 260.000,00 per l’impresa individuale; euro 520.000,00 per la società di persone; euro 1.550.000,00 per la società di capitali). La copertura assicurativa deve essere costituita e regolarmente rinnovata per tutta la durata di svolgimento dell’attività di mediazione.

Documentazione:

 icona pdf scaricabili Lettere avvio procedimento imprese (di prossima pubblicazione)

 icona pdf scaricabili Verifica dinamica dei requisiti Allegato 1
 icona pdf scaricabili Intercalare antimafia Allegato 2

Normativa di riferimento

Vedasi pagina Agenti d'affari in mediazione

 

Ultimo aggiornamento 31/03/2026