Iscrizioni d’ufficio di atti e fatti
Il procedimento di iscrizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 2190 del codice civile, viene attivato quando un’iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini di legge e prende avvio da una notizia o segnalazione di soggetti pubblici o privati.
I soggetti interessati ad ottenere l'iscrizione d'ufficio di un atto/fatto ex art. 2190 c.c. devono presentare al conservatore del registro delle imprese apposita richiesta, opportunamente documentata, trasmettendola via PEC all’indirizzo registro.imprese@so.legalmail.camcom.it.
L’iscrizione d’ufficio si articola come segue:
- comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti legittimati a presentare l'istanza omessa, con assegnazione di un congruo termine per provvedere (generalmente 30 giorni); in caso di attivazione da parte degli interessati, il procedimento d'ufficio si chiude e si apre un normale procedimento su istanza di parte;
- in caso di inerzia, provvede il Conservatore ai sensi dell’art. 40 D.L. 76/2020 con propria determinazione, reclamabile davanti al giudice del registro delle imprese entro 15 giorni dalla notifica;
- decorso tale termine in assenza di opposizioni, l’atto/fatto viene iscritto d’ufficio nel registro.
Cancellazione d’ufficio di atti e fatti
Il procedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell’art. 2191 del codice civile è finalizzato ad eliminare dal registro delle imprese un atto/fatto iscritto in assenza delle condizioni di legge.
I soggetti legittimati devono presentare apposita richiesta, opportunamente documentata, al Giudice del registro presso la Cancelleria del Tribunale che, sentite le parti (ricorrente e ufficio), può ordinare con proprio decreto la cancellazione dell'atto/fatto.
Il decreto del Giudice del registro, non gravato da eventuale ricorso presentato al Tribunale nel termine di 15 giorni, nonché il decreto del Tribunale che si pronuncia sul ricorso, sono iscritti nel registro delle imprese entro 2 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Cancelleria.
Normativa
- art. 2190 e 2191 del codice civile;
- D.P.R. 581/1995;
- D.L. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.
Ultimo aggiornamento 09/05/2024