Le tariffe della mediazione

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In prima applicazione sono provvisoriamente adottati, per le spese di mediazione, gli importi minimi (ridotti di 1/5 per le mediazioni obbligatorie e/o demandate) previsti dalla Tabella A) allegata al decreto del Ministero della Giustizia n. 150/2023.

L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.  
Sono altresì a carico delle parti le spese postali sostenute dall’Organismo di mediazione per la gestione della procedura, di seguito indicate: 

-  per ogni raccomandata  nazionale: €  7, 32 (pari a € 6,00 + IVA);

- per ogni raccomandata  estera: € 14,64 (pari a 12,00 € + IVA)

Il pagamento delle spese deve essere effettuato prima dell’invio del modulo di domanda/adesione (la ricevuta di pagamento va inserita tra gli allegati della domanda/adesione online) con le seguenti modalità:

- generando autonomamente l’avviso PagoPa con il modulo SIPA;​​​ 

- richiedendo un Avviso PagoPA via e-mail a: serviziomediazione@so.camcom.it, con i dati fiscali necessari.

Il pagamento delle spese di mediazione potrà essere effettuato direttamente presso lo sportello di mediazione esclusivamente con bancomat o carta di credito. 

*CASI DI ESENZIONE IVA  -  Art. 7-ter del DPR 633/72.

Benefici economici e fiscali

Il legislatore ha previsto delle agevolazioni fiscali connesse al procedimento di mediazione per incentivare l’utilizzo di questo strumento di giustizia alternativa (artt. 17 e 20 D. Lgs. 28/2010):

  • tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
  • in caso di successo della mediazione è riconosciuto un credito d’imposta fino alla concorrenza di 600,00 €, ridotto della metà in caso di insuccesso;
  • il verbale  contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di € 100.000,00 , nel caso di valore più alto l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Per richiedere il credito d’imposta gli interessati devono, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è chiusa la mediazione, presentare domanda on line accedendo con il proprio spid sul sito del Ministero della Giustizia. A tale riguardo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha predisposto un  documento con le indicazioni per  la richiesta del credito d'imposta.

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Ultimo aggiornamento 14/10/2025