L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall’Organismo di mediazione per la gestione della procedura, debitamente documentate.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato generando autonomamente l’avviso PagoPa con il modulo SIPA prima dell’invio nel modulo di domanda/adesione. La ricevuta di pagamento va inserita tra gli allegati della domanda/adesione online.
Il pagamento delle spese di mediazione potrà essere effettuato direttamente presso lo sportello di mediazione, esclusivamente con bancomat o carta di credito, oppure tramite modulo SIPA.
*ESENTE IVA - soggetti esteri e Comune di Livigno (per le Società) - Art. 7-ter del DPR 633/72.
Tariffe domande di mediazione depositate dal 15 novembre 2023 e relative adesioni
In prima applicazione sono provvisoriamente adottati, per le spese di mediazione, gli importi minimi (ridotti di 1/5 per le mediazioni obbligatorie e/o demandate) previsti dalla Tabella A) allegata al decreto del Ministero della Giustizia n. 150/2023:
Indennità del servizio di mediazione per le domande di mediazione e adesioni depositate dal 15/11/2023 - Mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice
Indennità del servizio di mediazione per le domande di mediazione e adesioni depositate dal 15/11/2023 - Mediazioni volontarie o da clausola contrattuale
Per le domande di mediazione depositate sino al 14 novembre 2023 e relative adesioni si applicano le tariffe previgenti.
Benefici economici e fiscali
Il legislatore ha previsto delle agevolazioni fiscali connesse al procedimento di mediazione per incentivare l’utilizzo di questo strumento di giustizia alternativa (artt. 17 e 20 D. Lgs. 28/2010):
- tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
- in caso di successo della mediazione è riconosciuto un credito d’imposta fino alla concorrenza di 600,00 €, ridotto della metà in caso di insuccesso;
- il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di € 100.000,00 , nel caso di valore più alto l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
Per richiedere il credito d’imposta gli interessati devono, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è chiusa la mediazione, presentare domanda on line accedendo con il proprio spid sul sito del Ministero della Giustizia. A tale riguardo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha predisposto un documento con le indicazioni per la richiesta del credito d'imposta.
In questa sezione
Ultimo aggiornamento 27/11/2024