Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
- il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire;
- l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
Il provvedimento di scioglimento/avvio del procedimento e il provvedimento finale vengono pubblicati all’Albo camerale.
Il procedimento si articola come segue:
- iscrizione d’ufficio dello scioglimento e comunicazione di avvio del procedimento, con assegnazione di un termine di 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, nonché domanda di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;
- decorso tale termine, il Conservatore, verificata anche l'eventuale cancellazione della partita IVA e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione delle società dal Registro Imprese.
Riferimenti normativi
- art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76
- Regolamento camerale per le cancellazioni d'ufficio
Ultimo aggiornamento 09/05/2024
Riferimenti Anagrafe camerale (Registro Imprese - SUAP)