Novità - Decreto del Ministero della Giustizia n. 150 del 24 ottobre 2023 - Nuove tariffe di mediazione a decorrere dalle domande depositate dal 15 novembre 2023.
Per le domande di mediazione depositate a decorrere dal 15 novembre 2023 trovano applicazione le nuove tariffe di mediazione, stabilite sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia del 24 ottobre 2023 n. 150.
In prima applicazione sono provvisoriamente adottati gli importi minimi stabiliti dalla Tabella A allegata al predetto decreto.
Per i costi consultare l'apposita sezione.
Per le domande depositate sino al 14 novembre 2023 e relative adesioni continuano ad applicarsi le tariffe previgenti.
Il deposito di domande/adesioni di mediazione presso l’Organismo della Camera di commercio di Sondrio in associazione con l'Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio avviene esclusivamente in via telematica: attraverso ConciliaCamera si compila online la modulistica necessaria per presentare domanda di mediazione o aderire ad una mediazione.
Clicca qui per registrazione Nuovo utente o scarica il Manuale operativo.
Con il Servizio ConciliaCamera l’attivazione del procedimento di mediazione è più facile ed immediato. Chiunque - privato, professionista, impresa, pubblica amministrazione - con una semplice registrazione gratuita può:
- Presentare la domanda di mediazione e relativi allegati (Parte Istante)
- Inviare la comunicazione di adesione e relativi allegati (Parte Invitata)
- Inviare la documentazione integrativa inerente il procedimento
- Consultare la documentazione e l’avanzamento del procedimento di propria competenza comprese le date degli incontri
- Avere la garanzia della conservazione dei dati a norma di legge.
È facoltà della parte istante chiedere, in sede di presentazione della domanda, che il mediatore venga nominato fra gli avvocati inseriti nell'Elenco dell'Organismo di mediazione.
Nella fase di avvio della procedura non si accettano documenti riservati al mediatore.
Le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato per le materie obbligatorie.
Il procedimento di mediazione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, comma 2, comma 2, D.Lgs. 28/2010 s.m.i.) e il primo incontro di mediazione tra le parti deve tenersi non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa indicazione delle parti (art. 8,comma1, D.Lgs. 28/2010).
Incontri di mediazione:
Gli incontri di mediazione possono tenersi in presenza presso la sede di Sondrio e, a decorrere dal mese di settembre 2023, anche presso la sede intercamerale di Dubino, frazione Nuova Olonio (in tal caso su espressa richiesta delle parti).
Gli incontri di mediazione possono essere organizzati anche a distanza in modalità telematica, mediante sistemi di videoconferenza individuati dall'Organismo, esclusivamente su richiesta e previo consenso di tutte le parti coinvolte in mediazione (per i procedimenti instaurati sino al 28 febbraio 2023).
Per i procedimenti di mediazione instaurati dal 1 marzo 2023 (quindi riferiti a domande pervenute successivamente al 28 febbraio 2023) ciascuna parte può chiedere di partecipare agli incontri di mediazione da remoto, senza la necessità di acquisire il consenso delle altre parti.
Modalità mista: esclusivamente presso la sede di Sondrio gli incontri possono svolgersi anche in modalità "mista", con alcune parti presenti fisicamente in sede e altre collegate da remoto.
Si rammenta la necessità, nel caso di incontri a distanza, di essere muniti di firma digitale per la sottoscrizione del verbale.
Criteri di rinvio degli incontri di mediazione
Sono ammesse due richieste di rinvio per ciascuna procedura, una per ciascuna parte (come stabilito nei criteri, adottati in data 26 ottobre 2018).
La richiesta di rinvio dell'incontro deve pervenire alla Segreteria del Servizio di mediazione entro 3 giorni lavorativi precedenti alla data dell'incontro e deve essere motivata.
Per esigenze organizzative le richieste tardive non potranno essere prese in considerazione.
Partecipazione personale delle parti ed eventuale procura a terzi
Si ricorda che nella mediazione è essenziale e necessaria la partecipazione diretta delle parti (siano esse persone fisiche che giuridiche), assistite dal legale di fiducia (assistenza necessaria nelle mediazioni c.d. obbligatorie di cui all’art. 5 D.Lgs. 28/2010). Nel caso di impossibilità a partecipare personalmente è ammessa la delega ad altro soggetto, informato dei fatti e munito di una procura speciale sostanziale.
In merito alla forma della procura speciale sostanziale si evidenzia un diverso e non uniforme orientamento giurisprudenziale. Infatti a fronte di pronunce che riconoscono alla procura speciale sostanziale "semplice", ossia non autenticata, l'idoneità a rappresentare la parte ritenendo che, solo nel caso in cui si compiano atti che richiedono l'autentica delle firme (come previsto, per la procura in generale, dall'art. 1392 c.c.), sia necessario munirsi di procura notarile, altre pronunce richiedono che la procura conferita per la mediazione debba essere sempre autenticata da notaio.
L'utilizzo del modello predisposto dall'Organismo è, pertanto, facoltativo e discrezionale, essendo rimessa all'esclusiva responsabilità delle parti la forma della procura, nel rispetto della previsione normativa di cui all'art. 1392 c.c. secondo cui "La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere".
Scarica il modello di procura sostanziale in mediazione:
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Ultimo aggiornamento 03/04/2024