Ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, il marchio di identificazione dei metalli preziosi è assegnato alle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività:
- vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;
- fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
- importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
Il marchio di identificazione è anche assegnato, a domanda, a quelle aziende commerciali che, pur esercitando come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metalli preziosi.
Le imprese che svolgono una delle attività indicate sopra devono presentare una segnalazione certificata di inizio attività alla camera di commercio, industria e artigianato della provincia ove l'impresa ha la propria sede legale.
La segnalazione deve contenere le seguenti indicazioni:
- la denominazione dell'azienda e la sua sede legale;
- le generalità del titolare della licenza, ove prevista, di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e la sua posizione in seno all'azienda; nel caso di ditte individuali o di imprese artigiane, le generalità del titolare della ditta o dell'impresa medesima;
- l'attività o le attività esercitate dall'azienda, tra quelle indicate sopra;
- il numero e l'ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti) anche se situate in altre province, nelle quali sono svolte le stesse attività.
Per le aziende industriali, la segnalazione è corredata da una autocertificazione sulla quale è indicato, per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo citato, il numero dei dipendenti dell'azienda stessa. In detto numero sono inclusi tutti i prestatori di lavoro subordinato dell'azienda, indipendentemente dalle rispettive qualifiche, operai, impiegati, dirigenti amministrativi o tecnici, e dal loro eventuale impiego in settori dell'impresa anche non direttamente connessi con la lavorazione dei metalli preziosi.
Una volta ricevuta la segnalazione, la camera di commercio comunica all'impresa il numero caratteristico del marchio di identificazione assegnatole e rende disponibili, per la fabbricazione dei punzoni, le matrici recanti le impronte del marchio stesso.
Modulistica
Rinnovo annuale
La concessione del marchio alle aziende artigiane e a quelle commerciali con annesso laboratorio è soggetta a rinnovo annuale, previo pagamento di un diritto di importo pari a € 32,00 da versare entro il mese di gennaio 2024 alla Camera di Commercio di Sondrio.
Dopo il 31 gennaio è necessario chiedere all'ufficio di generare l'avviso PagoPA per un importo comprensivo del diritto e della mora per il ritardo (pari a 1/12 aggiuntivo per ogni mese).
Trasferimento del marchio
Il trasferimento di proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'impresa che produce oggetti in metallo prezioso comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l'esercizio della medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio entro trenta giorni:
- la denominazione dell'azienda
- le generalità del titolare della licenza, ove prevista, di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e la sua posizione in seno all'azienda; nel caso di ditte individuali o di imprese artigiane, le generalità del titolare della ditta o dell'impresa medesima;
- il numero e l'ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti) anche se situate in altre province, nelle quali sono svolte le stesse attività.
Moduli
- modulo per azienda commerciale con annesso laboratorio
- modulo per impresa artigiana
Ultimo aggiornamento 05/08/2024