In caso di controversia rientrante nelle materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio della mediazione, chi rientra nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può comunicarlo utilizzando l'apposito modello e trasmettendolo alla Segreteria.
In tal caso all'organismo non è dovuta alcuna indennità (art. 17, comma 5, D.Lgs. 28/2010, che richiama l'art. 76 D.P.R. 115/2002).
Scarica il modello per l'ammissione al patrocinio
Per quanto concerne l'onorario dell'avvocato che assiste il cliente ammesso al gratuito patrocinio, durante la mediazione (obbligatoria o delegata) si evidenzia che, a decorrere dal 30 giugno 2023, a seguito delle modifiche normative introdotte al D.Lgs. 28/2010 con l'inserimento del capo II-bis, è espressamente previsto il patrocinio a spese dello stato per la parte non abbiente. A decorrere da tale data la richiesta deve essere presentata al consiglio dell'Ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente (art. 15 quinques d.lgs. 28/2010).
Chi può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato
Per informazioni sul gratuito patrocinio consultare il sito del Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento 27/03/2023