Patrocinio a spese dello stato

A decorrere dal 30 giugno 2023, in caso di controversia rientrante nelle materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio della mediazione, la parte non abbiente può  chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.   La richiesta di ammissione anticipata al gratuito patrocinio deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente (art. 15 quinques d.lgs. 28/2010 s.m.i.). 
In caso di ammissione al gratuito patrocinio all'organismo non è dovuta alcuna indennità (art. 17, comma 6, D.Lgs. 28/2010). 

Chi può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato

Per informazioni sul gratuito patrocinio consultare il sito del Ministero della Giustizia.

Ultimo aggiornamento 03/04/2024