MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale

18 aprile 2024 | Ore 9.30-12.30 | Webinar "Guida alla compilazione e alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale".
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MUD 2024 (dati 2023)

La scadenza della presentazione del MUD 2024 è fissata all'1 luglio 2024.
Il modello di dichiarazione da utilizzare per l’anno 2023 è stato approvato con il D.P.C.M pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, recante l’”Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2024”.  
Gli allegati al DPCM sono pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (istruzioni per la compilazione del MUD, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica).
N.B. dal 28 febbraio 2021, ai sensi del D.L. 76/2020, si può accedere ai siti web della PA esclusivamente tramite SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS), fermo restando l’utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza.

Per maggiori informazioni visita il portale Ecocamere 

Che cos'è il MUD

È il modello unico per denunciare i rifiuti prodotti e/o gestiti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dai Comuni e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nel corso dell'anno precedente.

L'art. 6 comma 1 del D.L. 135/2018 ha soppresso il SISTRI (Sistema di controllo per la tracciabilità dei rifiuti) a partire dal 1° gennaio 2019.  
Da tale data i soggetti tenuti all'obbligo garantiscono la tracciabilità dei rifiuti secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 n.152 (tracciabilità cartacea articolata in formulari e registri - MUD).

A chi si rivolge

soggetti interessati alla presentazione del MUD, in base alle tipologie di dichiarazione che sono tenuti a presentare, sono così individuati:

Comunicazione Rifiuti

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (art. 184 comma 3 lett. c), d) e g) del D.lgs.152/2006 con più di dieci dipendenti).
  • Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compiIazione deIIa Comunicazione Imballaggi.
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183 comma 1 lett. pp) del D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferiti dai produttori di rifiuti speciali (art. 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006).

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. con volume di affari annuo non superiore a euro ottomila; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8, deI D.lgs. 152/2006), nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui aII’articoIo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lett. c), d) e g).

Comunicazione Veicoli fuori uso

Con riferimento ai veicoli di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del Dlgs 209/2003 , sono tenuti i soggetti individuati:

  • dall’art. 7, comma 2 bis, del D.lgs. 209/2003 e successive modificazioni;
  • dall’art. 11, comma 3, deI D.Igs. 209/2003 e successive modificazioni

Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche altri veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2003 dovrà:

  • compilare la Comunicazione Rifiuti per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2003;
  • compilare la Comunicazione Veicoli Fuori Uso per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2003.

I soggetti che effettuano esclusivamente l’attività di trasporto di veicoli fuori uso dovranno presentare la Comunicazione Rifiuti

Comunicazione Imballaggi (Sezione Consorzi 1.3.1. e  Gestori rifiuti di imballaggio 1.3.2.)

  • il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'art. 224 deI D.Igs. 152/2006;
  • i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lett. a) e c) del D.lgs. 152/2006, per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti.

Qualora il medesimo soggetto dichiarante svolga attività di gestione di rifiuti diversi da quelli di imballaggio deve compilare la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti diversi dai rifiuti di imballaggio.

Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche Elettroniche

  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE (D.lgs.49/2014 s.m.i.) derivanti dalle seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche:
  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
  2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2
  3. Lampade
  4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), con dettaglio sui pannelli fotovoltaici,
  5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm),
  6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione

  • Soggetti individuati dall’art. 189, comma 5, del D.lgs. 152/2006 che raccolgono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b) ter punto 2), i rifiuti indifferenziati e da raccoIta differenziata provenienti da altre fonti simili ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
  • soggetti individuati dal comma 3 dell’art. 189, che raccolgono le tipologie di rifiuti individuate dall’art. 183, comma 1, lett. b ter), punto 2, presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall’art. 198, comma 2-bis.

Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento ex art. 4 comma 1 lett. g) del D.lgs.49/2014 (v. istruzioni per casistiche ).

Quando e dove inviare il MUD

Il MUD va inviato alla Camera di Commercio territorialmente competente entro l’1 luglio 2024.
La competenza si determina in base all’ubicazione dell’unità locale in cui il rifiuto è materialmente prodotto, avviato al recupero o smaltito; per l'attività di trasporto rifiuti e di intermediazione o commercio senza detenzione degli stessi, il MUD va invece presentata presso la Camera di Commercio della provincia di sede legale dell'impresa.

Modalità di presentazione

  • Le Comunicazioni Rifiuti, Veicoli Fuori Uso, Imballaggi, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche Elettroniche devono essere effettuate esclusivamente in modalità telematica, compilando il Modello di Dichiarazione sul portale mudtelematico.it, con firma digitale e pagamento online dei diritti di segreteria.
  • I soli soggetti che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la Dichiarazione e che, per ogni rifiuto, si avvalgono di non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e comunque conferiscono i rifiuti in Italia, possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata, compilabile esclusivamente online all'indirizzo https://mudsemplificato.ecocerved.it/
    Al termine della compilazione online, verrà generato il file in formato PDF che dovrà essere inviato tramite PEC  all'indirizzo comunicazionemud@pec.it.
  • I Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane devono compilare la Comunicazione Rifiuti urbani esclusivamente tramite il sito https://www.mudcomuni.it/ e inviarla alla CCIAA competente per via telematica tramite lo stesso sito (è necessario essere in possesso di un dispositivo di firma digitale ed effettuare il pagamento del diritto di segreteria mediante carta di credito prima dell'invio) oppure tramite PEC all'indirizzo comunicazioneMUD@pec.it (in questo caso è necessario generare la Sezione Anagrafica dal sito https://www.mudcomuni.it/, firmarla e inviarla in formato PDF).
  • La Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche va effettuata esclusivamente tramite il sito https://www.registroaee.it/.

Diritti di segreteria

  • Comunicazioni Rifiuti, Veicoli Fuori Uso, Imballaggi, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche Elettroniche: € 10,00
  • Comunicazione Rifiuti Semplificata: € 15,00
  • Comunicazione Rifiuti urbani e assimilati (telematica): € 10,00
  • Comunicazione Rifiuti urbani e assimilati (via PEC): € 15,00

Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato tramite Telemaco o negli altri casi, utilizzando la funzione "genera e stampa l’avviso di pagamento Pago Pa" che può essere pagato:  

  • utilizzando l'home banking della banca o gli altri canali di pagamento (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA);
  • presso gli sportelli ATM abilitati delle banche, i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 o presso gli Uffici Postali.

Sanzioni

Decorso il termine di presentazione del MUD, il tardivo adempimento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza è punito con la sanzione pecuniaria ridotta da 26 € a 160 € (art. 258 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152); successivamente si considera l'adempimento comunque omesso e la sanzione pecuniaria amministrativa comminata è compresa tra un minimo di 2.000 € a un massimo di 10.000 €. 

Assistenza e quesiti MUD

Informazioni

Assistenza telefonica
Per quesiti normativi: Tel. 02/22177090 (dal 15 aprile, dalle ore 09:00-13:00; dal 2 maggio, fino alle ore 17:00)
Per quesiti su firma digitale: Tel: 049/2030130

Ultimo aggiornamento 10/04/2024

Riferimenti Anagrafe camerale (Registro Imprese - SUAP)