Chi deve pagare
Sono tenute al pagamento tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno o che si iscrivono in corso d’anno. L’importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell’iscrizione nell’anno (art. 3 comma 2 D.M. 359/2001). Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento.
Sono assoggettate all'obbligo del pagamento anche :
- le società iscritte al Registro Imprese che risultano ancora in fase di liquidazione;
- le società che hanno formalmente comunicato la cessazione dell’attività, conservando tuttavia l’iscrizione al Registro Imprese.
Il D.Lgs n. 23/2010 ha esteso l’obbligatorietà al pagamento del diritto annuale anche per i soggetti che, seppur non iscritti al Registro delle Imprese, sono iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Ammnistrative (REA); sono iscritti i soggetti collettivi che, pur svolgendo un’attività economica, non lo fanno in forma di impresa e perciò non sono iscrivibili al Registro delle Imprese (es. associazioni, fondazioni, circoli, ecc). Per i soggetti iscritti esclusivamente al REA è previsto un diritto fisso per la sola sede.
Sono soggetti esonerati dal pagamento del diritto annuale:
- le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
- le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento dall’anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, purchè la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo;
- le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento dall’anno successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, purchè la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale;
- le società cooperative, che ricadono nell'ipotesi dell'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.
Quando si paga
Scadenza ordinaria: dal 2017, in via generale, il 30 giugno (ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare).
Scadenza con maggiorazione: versamento nei 30 giorni successivi alla scadenza, in via generale entro lunedì 31 luglio 2017, applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Con nota del 31 luglio 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2017 “Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi” (GU Serie Generale n. 169 del 21-07-2017) trova attuazione anche al versamento del diritto annuale 2017 effettuato dai contribuenti rientranti nell’ambito soggettivo di applicazione dello stesso. Dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017 tali soggetti possono effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. I soggetti only Rea non rientrano nella casistica individuata dalla norma e, pertanto, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.
Come si paga
Il versamento va effettuato:
utilizzando il modello F24 alla sezione: "Imu ed altri tributi locali"
- codice ente per la camera di commercio Sondrio: SO
- codice tributo: 3850
N.B. Il comma 49 dell’art. 37 del decreto legge 223/2006 convertito nella legge 248 ha stabilito l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali con modello F24 on-line. Anche per il pagamento del tributo camerale pertanto il versamento dovrà avvenire in via telematica: sito internet dell’Agenzia delle Entrate, tramite intermediari abilitati (commercialisti, consulenti, ecc.) o mediante home banking.
Quanto si paga
Il decreto Interministeriale dell' 8 gennaio 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aveva disposto la riduzione del 50% dell'importo del diritto annuale a partire dal 2017 (comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114). Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 maggio 2017 è stato quindi disposto l’aumento del 20% del diritto annuale per il triennio 2017-2019 per il finanziamento di progetti strategici determinati (art. 18, comma 10, della Legge 580/1993, modificato dal D.Lgs. n. 219/2016),
di conseguenza gli importi del diritto annuale dal 2017 rimangono invariati rispetto al 2016
IMPORTI E/O MODALITA' DI CALCOLO DEL DIRITTO ANNUALE
- Imprese che versano in misura fissa
Le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro imprese sono tenute a versare un importo fisso per la sede, mentre quelle che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono aggiungere, per ciascuna di esse, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.
Nota: Gli importi riportati nella tabella sono già comprensivi della quota del 20% autorizzata dal ministero e destinata al finanziamento di progetti strategici
IMPORTI ANNUALI | ||
Imprese che pagano in misura fissa | Sede | Unità locale |
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 52,80* | € 10,56* |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese | € 120,00 | € 24,00 |
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa | Sede | Unità locale |
Società semplici non agricole | € 120,00 | € 24,00 |
Società semplici agricole | € 60,00 | € 12,00 |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 | € 120,00 | € 24,00 |
Soggetti iscritti al REA | € 18,00 | - |
Imprese con sede principale all'estero per ciascuna unità locale/sede secondaria | - | € 66,00 |
* Le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota MSE n. 19230 del 03.03.2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Esempio: impresa individuale che non ha unità locali l'importo dovuto è pari ad € 52,80 che arrotondato porta ad un diritto annuale da versare pari ad € 53,00. Esempio: impresa individuale con sede e una unità locale nella stessa provincia l'importo dovuto è pari a € 52,80 + € 10,56 = € 63,36 che arrotondato porta ad un diritto annuale da versare pari ad € 63,00.
- Imprese che versano in base al fatturato
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato, cioè delle altre imprese iscritte al Registro delle Imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie, è necessario che le medesime applichino al fatturato 2016 le aliquote definite con il decreto interministerale del 21 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali.
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono inoltre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale (importo massimo per ciascuna unità locale euro 200,00 )
L’importo totale così ottenuto dovrà essere ridotto del 50%, per effetto del decreto interministeriale dell' 8 gennaio 2015 del Ministro dello sviluppo economico, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (sopra indicato) e aumentato del 20%, per effetto del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 maggio 2017.
Con nota n. 19230 del 03.03.2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato i righi del modello IRAP da cui va ricavato il fatturato ai fini della determinazione del diritto annuale (vedi sotto tabella riassuntiva) ed esempi di calcolo per l'arrotondamento.
Si riportano, al fine del calcolo sopra indicato, le fasce di fatturato e le relative aliquote:
SCAGLIONI DI FATTURATO (in euro) | MISURE FISSE E ALIQUOTE | |
da 0,00 | a 100.000,00 | euro 200,00 |
oltre 100.000,00 | a 250.000,00 | 0,015 % |
oltre 250.000,00 | a 500.000,00 | 0,013 % |
oltre 500.000,00 | a 1.000.000,00 | 0,010 % |
oltre 1.000.000,00 | a 10.000.000,00 | 0,009 % |
oltre 10.000.000,00 | a 35.000.000,00 | 0,005 % |
oltre 35.000.000,00 | a 50.000.000,00 | 0,003 % |
oltre 50.000.000,00 | 0,001 % fino ad un max di euro 40.000,00 |
Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione del 50% e all’incremento del 20%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00, l'importo del diritto annuale da versare è pari a € 120,00.
Si evidenzia che l'importo massimo da versare indicato nella tabella in euro 40.000, è soggetto anch'esso alla riduzione del 50% ed all’aumento del 20%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a euro 24.000.
Ultimo aggiornamento 04/01/2022