Requisiti per l'avvio di attività particolari

Attività Commerciali

Esercizi di vicinato

Per esercizi di vicinato, si intendono esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Il commercio al dettaglio in sede fissa si può a sua volta suddividere in commercio alimentare e non alimentare, definizioni che ricomprendono tutte le categorie merceologiche di prodotti

Commercio non alimentare

Per svolgere attività nel settore non alimentare è necessario che il titolare sia in possesso dei soli requisiti morali.

Commercio alimentare

Per il commercio al dettaglio di alimentari si fa riferimento alla vendita al consumatore finale di qualunque prodotto alimentare, compresi, ad esempio, la frutta e la verdura, i prodotti di gastronomia, le rivendite di pane. Non è necessario per la vendita di prodotti alimentari per animali. Titolare per la verifica dei requisiti professionali è il Comune dove avrà sede l'attività.

E-commerce

L'attività di e-commerce segue le stesse regole dedicate al commercio al dettaglio alimentare e non alimentare (quindi stessi requisiti morali e stessi requisiti professionali se richiesti). L'attività non richiede per il suo esercizio una sede fissa con destinazione commerciale: si richiama però l'attenzione sulla necessità – per quelle attività di e-commerce che per loro gestione aziendale abbiano necessità di stoccaggio di merci – di un magazzino che abbia le caratteristiche igienico sanitarie a norma di legge.

Temporary shop

I temporary shop, o negozi temporanei, sono una recente evoluzione del settore della distribuzione al dettaglio. Si tratta di negozi che, com’è facile intuire già dal nome, sono caratterizzati dal fatto di essere temporanei, ovvero aperti solo per un limitato periodo di tempo. Debbono comunque essere avviati da imprese esercitanti il commercio, e sono sottoposti alle stesse regole e norme delle attività commerciali a tempo indeterminato: la differenza sostanziale è che nella SCIA dovranno essere necessariamente indicati i termini di apertura e chiusura.

Attività artigianali in campo alimentare

Cosa sono

Sono tutte le attività che consistono nella produzione e/o lavorazione di alimenti e cibi per la vendita nei locali di fabbricazione o in locali annessi. Tra queste vi sono gelaterie, pasticcerie, gastronomie, piadinerie, pizza al taglio, pastificio, panificio, kebab.
Ai sensi della Legge n. 443/1985 (legge quadro per l'artigianato): 

  • è artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo; 
  • è artigiana l'impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi.

Per approfondimenti sulle imprese artigiane si può consultare la relativa pagina del sito camerale.

Requisiti professionali

L'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione alimenti e bevande è soggetta a SCIA che va presentata, tramite comunicazione, al Comune nel quale si intende esercitare l'attività, il quale provvede poi all'accertamento dell'esistenza dei requisiti morali e professionali, richiesti dalla legge. Occorre essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dagli articoli 65 e 66 della L.R. n.6/2010 come modificati dall'art.23 della L.R. n.3/2011.
Il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante di società, associazione o organismi collettivi, ovvero il loro delegato o preposto, devono possedere uno dei seguenti requisiti: 

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti; 
  • avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS.

Attività legate alla cura della persona

Parrucchiere - estetista

La competenza in merito alla valutazione del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista spetta al Comune competente per territorio. L'impresa, quando inizia l'attività, inoltra la S.C.I.A. con ComUnica, contestualmente alla denuncia di inizio attività al registro delle imprese e alla richiesta di iscrizione dei responsabili tecnici nel r.e.a., dichiarando tutti i propri requisiti. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la s.c.i.a. al Comune competente per la successiva istruttoria. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore - estetista deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. Il responsabile tecnico è iscritto nel r.e.a. contestualmente alla presentazione della S.C.I.A.. Il responsabile tecnico può assumere tale incarico per una sola sede operativa e dovrà sempre essere presente negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico dovrà essere designato un sostituto.

Tatuaggi e piercing

L'operatore di tatuaggio e piercing può operare presso centri estetici o in un proprio studio. Deve operare tenendo conto delle “Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza”. Con nota in data 8.2.2012 prot. H1.2012.0004429 le DG Sanità e DG Istruzione e formazione Regione Lombardia hanno precisato, fra altro: 

  • che con decreto 4721 del 25 maggio 2011 è stato definito il profilo professionale di “Operatore di Tatuaggio e Piercing” che consente “l’avvio di appositi percorsi formativi a cura degli enti di formazione accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale”; 
  • che per tutti coloro che esercitano l’attività di Tatuatore e Piercer è obbligatoria la formazione “ai fini dell’acquisizione delle competenze in ambito igienico-sanitario per tutelare, nell’esercizio dell’attività, la salute del cliente”. Per l'avvio di attività di tatuaggio, ad oggi, non è necessario il requisito professionale di estetista.

Casi particolari

Onicotecnica (ricostruzione e decorazione unghie): bisogna fare un distinguo tra chi vuole esercitare la sola attività di decorazione unghie da chi vuole esercitare la vera e propria attività di onicotecnica (ricostruzione, applicazione e decorazione unghie artificiali) per la quale occorre essere in possesso degli stessi requisiti professionali richiesti agli estetisti. Massaggi non terapeutici (estetici, shiatsu,ajurvedici etc.): gli esercizi per attività di massaggi di carattere estetico, massaggi ed attività rilassanti antistress attraverso il tocco delle mani, massaggi effettuati mediante l'uso di tecniche orientali con esclusivo utilizzo di tecniche manuali e tutti gli altri tipi di massaggio non terapeutico sono riconducibili ai requisiti di cui alla legge 1/1990 (requisito di estetica) . Da questo ambito sono escluse le attività paramediche (quali quelle di fisioterapia) che vengono svolge a seguito di prescrizione medica.

Discipline bio naturali

La Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 2 ha introdotto la materia delle discipline bio-naturali che consistono in attività pratiche che hanno per finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, dice la norma, non hanno carattere di prestazioni sanitarie.
Le attività che rientrano nella disciplina sono: 
• biodanza 
• biodinamica C.R.S.(Craniosacrale)
• bodywork emotivo strutturale
• bodywork ocenaico
• cinofilia etico bionaturale
• danza creativa
• danza orientale antica
• educazione posturale al lavoro
• equitazione etico bionaturale
• essenze floreali 
• kinesiologia specializzata 
• massaggio olistico 
• naturopatia 
• training del benessere (bio – naturopatia) 
• ortho-bionomy 
• pranopratica 
• qi gong 
• reiki 
• riflessologia 
• shiatsu 
• jin shin do 
• tuina 
• watsu
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che coloro che esercitano le attività rientranti nelle discipline bio naturali sono a tutti gli effetti imprenditori e devono, pertanto, iscriversi nel registro delle imprese.

Affitto di poltrona

È un contratto, attraverso il quale l’acconciatore o l’estetista concede in uso una parte dei propri locali nei quale svolge l’attività, ad un altro soggetto, acconciatore o estetista, in possesso della relativa abilitazione professionale, affinché questi eserciti, in piena autonomia, la propria attività. In pratica, l’utilizzatore potrebbe svolgere la propria attività disponendo esclusivamente dell’abilitazione professionale, potendo utilizzare i locali e le attrezzature necessarie già presenti e nella disponibilità dell’impresa concedente.

Riferimenti Punto Nuova Impresa