Diritto annuale: differimento termini di versamento per le imprese soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale I.S.A.

Pubblicato il Lun, 24/7/2023 - 11:39

La scadenza del termine di pagamento del diritto annuale per i soggetti sopra indicati è prorogata al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti del diritto annuale dovuto possono essere effettuati dal 21 al 31 luglio 2023 compreso, maggiorando a titolo di interesse corrispettivo la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento.
Dal 1° agosto 2023 i versamenti dovranno essere effettuati tramite

  • ravvedimento operoso breve con l’applicazione della sanzione del 3,75% (entro sabato 19.08.23 prorogato a lunedì 21.08.23)
  • ravvedimento operoso lungo con l’applicazione della sanzione del 6% (entro il 20.07.24) 

oltre al versamento degli interessi legali.