I Soggetti Pubblici che hanno sottoscritto il “Protocollo d’intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria "Covid-19" e il sostegno finanziario del sistema economico della provincia di Sondrio” - Regione Lombardia - Assessorato Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Amministrazione Provinciale di Sondrio, Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell’Adda, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, Comune di Sondrio - di seguito indicato sinteticamente come “Protocollo”, costituiscono un fondo comune destinato a sostegno della liquidità degli operatori economici (imprese, liberi professionisti e titolari di partita IVA) con sede o unità locale operativa in provincia di Sondrio, che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell’emergenza “Covid-19” e che soddisfino i requisiti previsti dall’art. 13 del DL 8 aprile 2020, n. 23, convertito con Legge 40/2020.
La dotazione del fondo è pari a € 250.000 e sarà integrata da ulteriori apporti da parte dei medesimi Soggetti Pubblici e di ulteriori Soggetti Pubblici che dovessero aderire al protocollo (Determinazione n.110/SG del 13/05/2021).
Caratteristiche dell'agevolazione
È prevista l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore dei consorzi fidi a fronte della dimostrata operatività in termini di prestiti garantiti a favore degli operatori economici individuati dal “Protocollo”, con le caratteristiche di seguito specificate, erogati dagli Istituti di credito aderenti al protocollo:
a) Finanziamenti nuova micro liquidità - lettera m), comma 1, articolo 13 DL 23/2020
Importo: non superiore al 25% del fatturato o al doppio della spesa salariale annua e comunque non superiore a 30.000,00 euro;
Durata massima: 120 mesi di cui 24 di preammortamento;
Garanzia Confidi alla Banca: 100%;
Tasso di interesse, spese e costo della garanzia (Allegato I della misura).
b) Finanziamenti per liquidità – lettera n), comma 1, articolo 13 DL 23/2020
Importo: non superiore al 25% del fatturato o al doppio della spesa salariale annua e fino ad euro 150.000;
Durata massima: 72 mesi di cui massimo 24 di preammortamento;
Garanzia Confidi alla Banca: 10%
Tasso di interesse, spese e costo della garanzia (Allegato I della misura).
c) Finanziamenti per riequilibrio finanziario e liquidità - lettera e), comma 1, articolo 13 DL 23/2020
Importo erogabile fino a 250.000,00 euro finalizzati alla rinegoziazione e consolidamento dei debiti del soggetto beneficiario, con liquidità aggiuntiva minimo del 25%; nel caso in cui l’impresa beneficiaria non faccia richiesta e non utilizzi il finanziamento di cui alla lettera a) con nessun Istituto bancario, la nuova liquidità concessa sarà almeno pari ad euro 30.000 o minore importo ottenibile dal beneficiario autonomamente con la misura di cui alla lettera a).
Durata massima: 72 mesi di cui massimo 24 di preammortamento;
Garanzia Confidi alla Banca: 80%
Tasso di interesse, spese e costo della garanzia (Allegato I della misura).
d) In presenza di particolari condizioni e con il fine di soddisfare l’esigenza finanziaria d’impresa, banche e Confidi potranno anche derogare alle condizioni di durata, di importo e di percentuale garantita purché l’operazione mantenga le caratteristiche previste dall’articolo 13, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e venga ammessa alla garanzia del Fondo.
Presentazione delle domande
Le domande di accesso ai contributi sono presentate dai confidi utilizzando lo schema di domanda allegato da sottoscrivere digitalmente e spedire con modalità telematica dal sito http://www.registroimprese.it, a partire dal 23 maggio 2021 e fino alle ore 23.59 del 29 luglio 2021.
Modulistica
La documentazione obbligatoria da allegare, firmata digitalmente, è la seguente:
- Allegato A – Modulo di domanda;
- Allegato B – Elenco prestiti erogati;
- Allegato B1 – Relazione su iniziativa di formazione e aggiornamento (art. 5);
- Allegato C - Autocertificazione antimafia ex art. 89 del d.lgs. 159/2011 ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera g)