Titolare effettivo – Obbligo di comunicazione al Registro Imprese

Il Consiglio di Stato con ordinanza del 17/05/2024 n. 03532/2024 ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio del 09/04/2024 n. 06839/2024, per effetto della quale era stata dichiarata la piena operatività della sezione dei “titolari effettivi”.

Il Consiglio di Stato con ordinanza del 15/10/2024 n. 8248/2024 ha sospeso il giudizio avente ad oggetto i ricorsi presentati avverso la sentenza del TAR del Lazio del 09/04/2024 n. 06839/2024, rimettendo alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia Europea.

A seguito di tali ordinanze sono sospesi l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (art. 6 D.M. 55/2022), la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (artt. 5, 6 e 7 D.M. 55/2022).

Si fa presente che, in attesa di diversa disposizione da parte dei Ministeri competenti, i canali di predisposizione ed invio delle pratiche risultano tuttora aperti e l’ufficio del registro delle imprese può pertanto ricevere ed istruire ogni tipologia di comunicazione relativa alla titolarità effettiva.

A completamento dell’iter normativo previsto per la partenza ufficiale del c.d. registro dei titolari effettivi, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 il decreto MIMIT 29 settembre 2023, che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Dalla data di pubblicazione del provvedimento, decorre il termine perentorio di sessanta giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55.

Le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust ed istituti affini sono pertanto tenuti ad inviare al Registro Imprese la comunicazione sulla titolarità effettiva entro il termine dell’11 dicembre 2023.

Sono obbligati all’adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari.
Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale.

Informazioni di dettaglio sulle modalità di adempimento sono consultabili su SARI – Supporto Specialistico Registro Imprese digitando “titolare effettivo” nel box di ricerca e sul sito dedicato titolareeffettivo.registroimprese.it.
È disponibile inoltre anche un apposito manuale operativo