anno 2014

DIRITTO ANNUALE ANNO 2014

(Nota ministeriale del 5 dicembre 2013 Prot. N. 0201237)

Scadenza ordinaria: entro il 16 giugno 2014.

Scadenza con maggiorazione: entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%. 

Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore: entro il 7 luglio 2014 senza alcuna maggiorazione oppure dal 8 luglio 2014 al 20 agosto 2014 maggiorando le somme da versare dello 0,40% (differimento ai sensi del D.P.C.M. 13 giugno 2014 - G.U. n. 137 del 16 giugno 2014).


Considerato che il nuovo quadro normativo prevede l'aggiornamento annuale come eventualità e non più come adempimento necessario, il Ministero ha ritenuto di precisare che non verrà proposto alcun provvedimento di aggiornamento relativo al diritto annuale per l'anno 2014.


Ne consegue che restano pienamente valide anche per l'anno 2014 le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 nel decreto interministeriale 21 aprile 2011, sia con riferimento alle misure fisse, alle fasce e alle aliquote di fatturato, che alle misure transitorie definite quasi due anni fa per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto, ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse.

 

IMPORTI E/O MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL DIRITTO ANNUALE

IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

  • Sede:  il diritto è dovuto nella misura di euro 88,00                                                 
  • Unità Locale: il diritto è pari al 20% di quello dovuto per la sede principale

IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

  • Sede: il diritto è dovuto nella misura di euro 200,00
  • Unità Locale: il diritto è pari al 20% di quello dovuto per la sede principale

SOGGETTI ISCRITTI AL REA

Il diritto è dovuto, in via transitoria, nella misura fissa di € 30,00.

La Nota prot. n. 0016599 del 31/01/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che questi soggetti non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali.

FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE: per tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese diverse da quelle sopra indicate il diritto annuale è determinato, con riferimento alla sede legale, applicando  al fatturato dell'esercizio 2013 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato

SCAGLIONI DI FATTURATO (in euro)

MISURE FISSE E ALIQUOTE

da 0,00a 100.000,00

euro 200,00

oltre 100.000,00a 250.000,00

0,015 %

oltre 250.000,00a 500.000,00

0,013 %

oltre 500.000,00a 1.000.000,00

0,010 %

oltre 1.000.000,00a 10.000.000,00

0,009 %

oltre 10.000.000,00a 35.000.000,00

0,005 %

oltre 35.000.000,00a 50.000.000,00

0,003 %

oltre 50.000.000,00

0,001 % fino ad un max di euro 40.000,00

SOCIETA' SEMPLICI NON AGRICOLE E SOCIETA' TRA AVVOCATI

  • Sede: il diritto è dovuto, in via transitoria, nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato
  • Unità Locale: il diritto è pari al 20% di quello dovuto per la sede principale

SOCIETA' SEMPLICI AGRICOLE

  • Sede: il diritto è dovuto, in via transitoria, nel 50% della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato
  • Unità Locale: il diritto è pari al 20% di quello dovuto per la sede principale

IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

  • Sede secondaria: Il diritto è dovuto nella misura di euro 110,00 per ogni sede secondaria esistente sul territorio
  • U.L.: Il diritto è dovuto nella misura di euro 110,00 per ogni unità locale esistente sul territorio

NUOVE IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DEL 2014

Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2014 sono tenuti al versamento dei diritti fissi sopra indicati.

Le nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese sono tenute al pagamento di un importo fisso di euro 18,00 per ciascuna unità locale.

Le nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese sono tenute al pagamento di un importo fisso di euro 40,00 per ciascuna unità locale.

Le altre nuove imprese iscritte nel Registro delle Imprese nel corso del 2014 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a euro 200,00, fatto salvo il minor importo indicato per le società semplici agricole.

Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2014, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento di un importo fisso di euro 40,00 per ciascuna unità locale.

NOTA
Per le necessarie informazioni in merito alla determinazione dell'ammontare del fatturato dei contribuenti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese  e ai criteri di arrotondamento all'unità di euro delle misure del diritto annuale si veda la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot.n. 19230 del 3/3/2009.

Circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 0019230 del 03.03.09

 

Ultimo aggiornamento 04/01/2022