Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, ovvero che il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
La mancata comunicazione potrà comportare l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 cc, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), o di quella indicata dall’art. 2194 cc, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).
Lo prevede l'art. 37 del DL 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (GU n.228 del 14/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 33).
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- attiva;
- unica: non deve risultare assegnata ad altro soggetto;
- univoca: non deve essere riferibile ad altri soggetti che non siano la stessa impresa; non sono legittimamente iscrivibili gli indirizzi Pec di professionisti, studi di consulenza, associazioni di categoria messi a disposizione di uno o più clienti.
Costi: La comunicazione e le eventuali successive variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata sono esenti da diritti, bolli e tariffe.